1. È concessa una riduzione nella misura del 25% della tassa annuale dovuta al verificarsi di
una delle seguenti condizioni di disagio e/o carenza occupazionale:
a) Cassa integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane nell’anno (anche non continuative);
b) Iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi;
c) Sospensione dal lavoro per almeno 90 gg;
d) Iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi
2. L’agevolazione di cui la precedente comma è concessa a domanda dell’interessato, a valere
per l’anno in cui viene presentata e non ha effetto per gli anni successivi.
3. E’ prevista una agevolazione pari al 50% della tariffa per le famiglie che comprendono nel
proprio nucleo famigliare soggetti affetti da grave handicap certificato da autorità competente,
ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992, a condizione che lo stesso non percepisca altro reddito
oltre la pensione sociale o il vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità.
4. L’agevolazione di cui la precedente comma è concessa a domanda dell’interessato, da
effettuarsi allegando la relativa certificazione.
5. Sono esentati dal pagamento della tariffa per le utenze domestiche, dietro domanda da parte
dell’interessato, i nuclei familiari in condizione di indigenza accertata dall’ufficio dai servizi
sociali (CISS) che provvede alla loro assistenza e ne rilascia certificazione da allegare alla
richiesta.
6. La Giunta Comunale può deliberare eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni
atipiche in condizioni emergenziali.