Art. 15 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per «riciclo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti
abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tariffa:
a. pari al 20% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale
dal 10 al 30 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore
ottenuto dal prodotto dell’indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di
appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la
superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)
b. pari al 35% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale
dal 30 al 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore
ottenuto dal prodotto dell’indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di
appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la
superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)
c. pari al 60% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale
oltre il 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore
ottenuto dal prodotto dell’indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di
appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la
superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)
4. La riduzione del tributo si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile, subordinata alla presentazione all’ufficio di una comunicazione annuale, redatta
su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la qualità e la quantità di rifiuti avviati a riciclo nel corso dell’anno interessato dalla richiesta dell’agevolazione