Art. 16 – Riduzioni

1. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata
una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. I soggetti che effettuano il compostaggio domestico dei rifiuti organici possono usufruire di
una riduzione pari al 5% sulla quota variabile della tassa dovuta.
3. Le richieste di riduzione di cui al precedente comma, ove non diversamente specificato,
devono essere presentate entro il 30 giorni dalla data in cui interviene la variazione e
produrranno effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
variazione.
4. Viene accordata una riduzione, sulla sola quota variabile delle tassa dovuta, per il
conferimento di imballaggi in plastica per uso domestico effettuato tramite l’apposita
postazione installata sul territorio e rilevato attraverso apposita tessera o una specifica
applicazione informatica (app).
5. Alle nuove attività commerciali che si insediano sul territorio è concessa una riduzione della
tassa complessivamente dovuta per un periodo di tempo limitato a massimo 3 annualità.
6. Le misure e le modalità di applicazione delle riduzioni di cui ai commi 4 e 5 sono individuate
con apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi annualmente prima
dell’approvazione del Piano Economico Finanziario.